Tassa Auto-Moto

TASSA AUTO / MOTO

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Presso sportelloautomotociclista.it potrai effettuare tutte le operazioni inerenti al bollo auto e moto sia in contanti che con pagamento Pago PA e/o Bonifico Bancario. A mero titolo esemplificativo indichiamo le operazioni più comuni:

  • pagamento bollo auto moto e ciclomotori
  • pagamento bolli arretrati
  • controllo situazione pagamenti
  • rettifica bollo errato
  • esenzione bollo auto
  • rimborsi
  • annullamento richieste bonarie
  • annullamento cartelle esattoriali

La tassa automobilistica (o anche detto “bollo auto”) dal 1983 è una tassa di proprietà e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in cui hanno la residenza anagrafica. Mentre invece, per alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli leggeri (cosiddette minicar), veicoli di particolare interesse storico e collezionistico (ultraventennali) con riduzione parziale, veicoli “anziani” (ultratrentennali), la tassa non è dovuta per effetto dell’iscrizione al PRA, ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree pubbliche. Per questo motivo e solo per le suddette tipologie di veicoli è una tassa di circolazione.

La tassa automobilistica (di proprietà) pertanto non è necessaria esporla nel veicolo, ma occorre conservare le relative ricevute, anche in caso di vendita del veicolo. Per quanto scritto quindi solo per i veicoli per cui il bollo è tassa di circolazione esso deve essere conservato all’interno del veicolo e mostrato in caso di controllo da parte della pubblica autorità, mentre per tutti gli altri veicoli, che sono la maggior parte, il bollo deve essere pagato ma conservato a casa non essendo requisito per la circolazione stradale. Devono essere seguite le seguenti regole:

  • la periodicità del veicolo è individuata sempre dal mese di prima immatricolazione;
  • se l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale immediatamente successivo;
  • per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo per il pagamento del bollo è fissato all’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza;
  • per i veicoli nuovi immatricolati il termine ultimo per il primo pagamento del bollo è fissato all’ultimo giorno del mese di immatricolazione, ma se questa è stata effettuata negli ultimi dieci giorni del mese, si può effettuare anche nel corso del mese successivo.

Per i veicoli interessati da “rientro da esenzione” o “rientro in possesso” il pagamento decorre dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione o il rientro in possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione. Il termine ultimo per il primo pagamento del bollo è fissato all’ultimo giorno del mese successivo al “rientro da esenzione” o al “rientro in possesso”. Viste le novità intervenute nel sistema delle scadenze, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi al nostro Sportello in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi. Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro il termine previsto, può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non
rischiare errori, è meglio rivolgersi a sportelloautomotociclista.it

Per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2003 non cambia nulla rispetto alla precedente normativa (fino a che per questi veicoli, successivamente al 1° gennaio 2004, non intervengano “rientri da esenzione” o “rientri in possesso”). La tassa automobilistica va pagata nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultimo bollo pagato (ad esempio deve essere versato entro il 30 settembre 2004 il bollo che ha scadenza agosto 2004). Se l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale immediatamente successivo.

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Cosa fare se non si è pagato il bollo alla scadenza fissata?

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all’importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

Regolarizzazione entro l’anno.

Oltre alla tassa è dovuta una sanzione pari al 3,75% della tassa medesima, se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ma non oltre due anni dalla scadenza del termine. Oltre il secondo anno verrà inviata cartella Agenzia Entrate della tassa dovuta più gli interessi moratori, con maturazione semestrale.

Cosa fare se si è pagato in misura inferiore al dovuto?

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza
tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi nella maniera indicata nel punto precedente.

Cosa fare se si è pagato in maniera errata?

In caso di errore commesso in occasione del pagamento della tassa automobilistica è possibile ottenere una consulenza sulla modalità migliore per sistemare l’errore, quali ad esempio lo slittamento del pagamento errato al periodo tributario immediatamente successivo, ovvero inoltro di richiesta di rimborso. Ti ricordiamo che il termine ultime per la richiesta di rimborso è tre anni decorrenti dal 31/12 dell’anno in cui andava pagato il bollo di cui si vuole ottenere rimborso. In caso di pagamento con importo insufficiente è necessario eseguire un versamento integrativo con modalità ordinarie. Il sistema provvederà a calcolare automaticamente la somma residua e gli eventuali interessi e sanzione.

Quando va in prescrizione il bollo auto?

In materia di bollo auto il mancato pagamento può essere oggetto di accertamento da parte della regione di competenza entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui andava effettuato il pagamento, quindi ogni richiesta avvenuta decorsi 3 anni è da considerarsi nulla e se ne può chiedere l’annullamento.

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PRESCRIZIONE BOLLO AUTO

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In materia di bollo auto, il mancato pagamento può essere oggetto di accertamento da parte della regione di competenza entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento, quindi ogni richiesta avvenuta decorsi 3 anni è da considerarsi nulla e se ne può chiedere l’annullamento per prescrizione. Gli atti considerati validi al fine di interrompere la prescrizione sono esclusivamente gli atti di accertamento e le cartelle esattoriali. L’importo del bollo auto richiesto in cartella esattoriale ha ormai maturato il massimo della sanzione prevista che è cosi composta:

  • importo del bollo originariamente dovuto
  • sanzione del 30% sull’importo del bollo
  • interessi del 2.5% da calcolare ogni 6 mesi
  • aggio equitalia circa 4%

In questi casi è possibile presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dal giorno della notifica dell’atto, tale istanza ha tuttavia un effetto molto limitato in quanto non interrompe il termine di 60 giorni per promuovere ricorso in commissione tributaria ed ha effetto solo se la Regione di competenza risponde accettando la richiesta, è quindi uno strumento sconsigliabile. E’ possibile invece promuovere entro 60 giorni dalla data di notifica ricorso in commissione tributaria. Tale ricorso blocca tutta la procedura esecutiva in attesa che la commissione tributaria si pronunzi sulla vicenda, ed è quindi uno strumento molto più efficace rispetto all’istanza di autotutela. In caso di mancato pagamento dell’atto entro 60 giorni dalla data di notifica e senza che sia stato promosso ricorso in commissione tributaria, il concessionario avvierà la riscossione coattiva mediante iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo ed altre azioni esecutive. Ne consegue che se la cartella esattoriale, pur prescritta in quanto notificata successivamente ai 3 anni, non viene impugnata entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, essa diviene esecutiva e la prescrizione, come ogni altra causa di nullità, non può più essere fatta valere. In ragione di questo termine di decadenza, 60 giorni dalla data di notifica, cosi breve ed anche per la materia non sempre chiara a tutti è consigliabile richiedere l’ausilio di un esperto del settore che assista il debitore in maniera veloce ed efficace.

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Se ti è stata notificato un atto di accertamento o una cartella esattoriale ottieni il massimo risultato con il minimo sforzo, affidati a sportelloautomotociclista.it, esperto del settore. Il nostro Sportello mette a tua disposizione esperti nel settore che analizzeranno la tua situazione e ti affiancheranno passo per passo fino all’ottenimento dell’annullamento, per prescrizione o per altri motivi se del caso, della cartella esattoriale. Per usufruire dell’assistenza è possibile fissare un appuntamento presso la nostra sede o inviare una mail a servizilegali@sportelloautomotociclista.it.

Tale mail deve contenere una breve descrizione della problematica e deve essere accompagnata da una scansione della cartella esattoriale e della busta di consegna con la data di notifica. Tali scansioni debbono essere allegate in formato pdf o jpeg di grandezza del file singolo non superiore a 3 mb. Richieste prive della richiesta documentazione non saranno prese in considerazione. Resta inteso che una volta analizzata la cartella esattoriale e la posizione del veicolo verrà comunicato al cliente la strada da percorrere per la soluzione del problema e/o dei problemi. Qualora al cliente necessitano visure, estratti e/o giustificativi per l’Agenzia Entrate Riscossione saranno a totale suo carico.

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VISURA NOMINATIVA DEI BOLLI

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La Visura nominativa dei bolli permette di verificare quanti e quali bolli sono ancora da pagare in relazione ad una persona fisica od ad una persona giuridica. Essa non è un documento ufficiale, ma l’elenco dei veicoli che al momento della richiesta risultano intestati ad una determinata persona o società e sono scoperti di pagamento del bollo auto di una qualche annualità. E’ una ricerca effettuata sul codice fiscale ed estrapola quindi tutte le posizioni tributarie scoperte di pagamento dal 2006 ad oggi su tutti i veicoli che in quel lasso temporale sono stati intestati al titolare di quel codice fiscale, senza necessità di ricordare il numero di targa.

Per richiederla ti basterà compilare il form sottostante ed in pochi minuti riceverai la visura richiesta direttamente nella tua casella mail. Il costo della singola visura è di € 18,00 e viene consegnata alla mail del richiedente entro pochi minuti dalla richiesta. E’ possibile pagare con bonifico bancario o con carta di credito, dopo aver compilato il form in fondo ed inviato la richiesta verrà automaticamente avviata la procedura per pagamento da te richiesto. In caso venga richiesto il pagamento mediante bonifico bancario, sarà necessario inviare una copia della ricevuta attestante l’avvenuta esecuzione del bonifico via mail all’indirizzo servizi@aciroma.com. Eseguita con successo la procedura di pagamento ti basterà attendere pochi minuti e riceverai nella tua casella mail la visura bolli richiesta. Il documento inviato in formato digitale PDF è equivalente a quello che viene consegnato materialmente al cliente che effettua la medesima richiesta presso il nostro ufficio, ti basterà stamparlo e consegnarlo all’ente che lo ha richiesto. Non è mai stato cosi semplice. Procedi con la richiesta.

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VISURA BOLLI AUTO ONLINE

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La Visura bolli online permette di verificare con velocità tutti i pagamenti effettuati per un autoveicolo, motoveicolo, autocarro, rimorchio e ciclomotore. E’ un documento rilasciato sulla base della banca dati telematica della Regione di competenza nel quale sono riportate le informazioni riguardanti i pagamenti effettuati. Con tale documento, che è un elenco dei pagamenti effettuati, è possibile sapere in che data, con quale importo, con che scadenza e dove è stato effettuato un pagamento bollo auto. Esso non ha tuttavia valore legale, in caso fosse necessario avere un documento probatorio è necessario richiedere l’attestazione del pagamento del bollo auto. Per richiederla ti basterà compilare il form sottostante ed in pochi minuti riceverai la visura richiesta direttamente nella tua casella mail. Il costo della singola visura è di € 10,00 ed è comprensivo di eventuali informazioni aggiuntive richieste a seguito dell’invio dell’estratto dei pagamenti. E’ possibile pagare con bonifico bancario o con carta di credito, dopo aver compilato il form ed inviato la richiesta verrà automaticamente avviata la procedura per il metodo di pagamento da te scelto. In caso venga richiesto il pagamento mediante bonifico bancario, sarà necessario inviare una copia della ricevuta attestante l’avvenuta esecuzione del bonifico via mail all’indirizzo servizi@aciroma.com.

Eseguita con successo la procedura di pagamento ti basterà attendere pochi minuti e riceverai nella tua casella mail la visura bolli richiesta. In caso tu abbia poi la necessità di un’attestazione del pagamento del bollo auto di uno specifico anno ti basterà richiederla rispondendo alla mail con la quale hai ricevuto la visura bolli. Il costo della singola attestazione è di € 10,00. Non è mai stato cosi facile. Procedi con la richiesta.

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