Servizi Persona

SERVIZI PERSONA

VISURE, ESTRATTI E CERTIFICATI

MANCATA TRASCRIZIONE TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’

SERVIZI PER DISABILI

ASSISTENZA LEGALE

PORTO D’ARMI

VISURE, ESTRATTI E CERTIFICATI

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La nostra Agenzia è dotata delle più moderne strutture e offre una ampia gamma di servizi e certificati. Tramite richiesta dettagliata sul nostro modulo contatti, rilasciamo in tempo reale i seguenti documenti.

Visura Telematica PRA

La Visura di una Targa al PRA permette di verificare i dati tecnici di un veicolo ed il relativo proprietario. E’ un documento rilasciato dalla banca dati telematica del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nel quale sono riportate le informazioni riguardanti i dati tecnici del veicolo (marca, modello, telaio, cilindrata, kw, uso, altri), i dati anagrafici del proprietario (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo) e la presenza di eventuali fermi amministrativi o ipoteche.

Estratto Cronologico

L’Estratto cronologico è un certificato rilasciato dal P.R.A. che ha valenza legale al contrario della semplice Visura, e indica, in ordine cronologico, tutti i dati giuridici annotati dalla prima iscrizione del veicolo come proprietari, ipoteche, gravami, operazioni effettuate, ecc.

Visura Bollo Auto

La Visura bolli permette di verificare on-line tutti i pagamenti effettuati per un autoveicolo, motoveicolo, autocarro, rimorchio e ciclomotore. E’ un documento rilasciato sulla base della banca dati telematica della Regione di competenza nel quale sono riportate le informazioni riguardanti i pagamenti effettuati.

Visura Nominativa

La Visura nominativa permette di verificare quanti e quali veicoli sono intestati ad una persona fisica od ad una persona giuridica. Essa non è un documento ufficiale, ma l’elenco delle targhe dei veicoli che al momento della richiesta risultano intestati ad una determinata persona o società. E’ poi possibile, in caso si necessitasse di un documento ufficiale, richiedere la Visura della targa al P.R.A.

Certificati Camera Commercio

I nostri servizi di Camera di Commercio on-line permettono di richiedere in maniera semplice e veloce il documento e di riceverlo in poco tempo direttamente nella propria casella mail. Verifica l’elenco dei documenti disponibili.

Visura Telematica Camera Commercio

La Visura ordinaria di una società alla Camera di Commercio è un documento rilasciato dalla banca dati telematica della Camera di Commercio dove sono riportati i dati dell’azienda tra cui: riferimenti d’iscrizione, sede legale, partita IVA, oggetto sociale, capitale sociale, titolari e soci con relative quote, amministratori, attività, albi ruoli e licenze. Sono altresì presenti i dati finanziari della società, nonché le procedure fallimentari e concorsuali.

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MANCATA TRASCRIZIONE AL PRA DI TRASFERIMENTO PROPRIETÀ

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Ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada esiste in capo all’acquirente un’obbligo di trascrizione del passaggio di proprietà entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita. Se ciò non avviene e l’acquirente quindi non trascrive il passaggio di proprietà il venditore rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In questo caso può essere chiamato a rispondere di danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada, etc. I danni provocati a persone o cose sono responsabilità dell’intestatario del veicolo, ricandendo la sola responsabilità penale in capo al guidatore mentre la responsabilità civile spetta sempre e comunque a chi risulti intestatario del veicolo presso il PRA di competenza. Nella responsabilità civile rientrano anche il mancato pagamento di uno o più tasse di proprietà, di contravvenzioni al codice della strada, ed ogni altra incombenza tributaria possa riguardare il veicolo. Non sono pochi i clienti che si presentano presso la nostra Delegazione ACI di Roma alla Circonvallazione Trionfale 53/d con cartelle esattoriali per il mandato pagamento del bollo auto di veicoli che sono stati venduti anni ed anni addietro, ma che a causa della mancata trascrizione dell’atto di vendita risultano ancora intestati al vecchio proprietario, senza che questi possa fare molto per contestare le stesse. I casi più comuni sono i seguenti:

  • autentica firma venditore effettuata presso il comune, atto di vendita in originale consegnato all’acquirente per la trascrizione ma questi non vi ha provveduto ed ora risulta o irreperebile o non manifesta alcun interesse alla definizione della problematica;
  • vendita effettuata a favore di soggetto operatore del mercato di compravendita di auto che risulti oggi irreperibile o fallito;
  • vendita effettuata a favore di soggetto straniero per esportazione verso altro paese non trascritta al PRA;
  • veicoli affidati a vario titolo a persone terze che non intendono restituire il bene;
  • molte altre fattispecie.

Il nostro consiglio migliore è di affidarsi, in caso di vendita o di acquisto di auto, a professionisti del settore pagando il loro servizio ed effettuare presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista la trascrizione immediata dell’atto di vendta del veicolo. Presso il nostro ufficio è possibile effettuare tale operazione in pochi minuti, con sicurezza e comodità. Ma se ciò per varie motivazioni non dovesse avvenire, il consiglio è di effettuare una visura al pra on-line della targa del veicolo venduto tra il 60esimo ed 70esimo giorno dopo la vendita, in modo da verificare che l’acquirente abbia trascritto l’atto di vendita. E’ sempre consigliabile conservare la fotocopia di tutti i documenti consegnati all’acquirente conservare la fotocopia completa fronte/retro dell’atto di vendita dopo 60 giorni dalla vendita, verificare con una visura che il passaggio di proprietà sia stato trascritto al PRA. Se il passaggio di proprietà non è stato trascritto è possibile:

  1. Il ricorso al Giudice di pace o Tribunale ordinario.
  2. La trascrizione a tutela del venditore.
  3. La perdita di possesso per indisponibilità del mezzo con dichiarazione sostitutiva che interrompe l’obbligo del pagamento del bollo auto.

Ricorso alla Magistratura

Tramite ricorso al Giudice di pace o al Tribunale ordinario (secondo il valore della causa se superiore o meno ai 5000,00 €) è possibile ottenere sentenza che attesti la perdita del possesso del veicolo per vendita con data retroattiva al giorno dell’autentica dell’atto di vendita. Requisito essenziale è l’essere in possesso di una fotocopia dell’atto di vendita ed di altra documentazione a comprova della transazione, testimonianze ed ogni altra situazione che possa agevolare una decisione positiva del giudizio. Questa è l’unica soluzione che permette di ottenere un risultato realmente efficace garantendo la retroattività della perdita del possesso alla data dell’effettiva vendita del veicolo con possibilità quindi di ottenere anche gli sgravi delle pendenze tributarie. La nostra Delegazione ACI, da sempre vicina alle esigenze dei propri clienti, ha stabilito delle particolari convezioni con dei professionisti legali esperti nel settore ed è in grado di offrire il servizio legale completo per il ricorso alla magistratura al costo di € 650,00 (importo valido per ricorsi da presentarsi presso il giudice di pace di Roma escluso contributo unificato in base al valore della causa). Tale importo è comprensivo di ogni fase del giudizio, dalla redazione del ricorso, alla partecipazione all’udienza, fino all’ottenimento della sentenza dichiarativa delle perdita del possesso del veicolo alla data dell’effettiva vendita.

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Trascrizione a Tutela del Venditore

Nel raro caso il venditore sia in possesso dell’originale dell’atto di vendita, può richiedere al PRA il passaggio di proprietà “a tutela del venditore”. Se non è più in possesso dell’originale dell’atto di vendita, può fare un nuovo atto di vendita, ma in questo caso l’atto avrà efficacia della nuova data di autentica della firma del venditore. I costi di trascrizione sono a totale carico del venditore, ed ammontano orientativamente al costo del trasferimento di proprietà del veicolo oggetto di controversia con l’aggiunta delle sanzioni ed interessi legali calcolati dal giorno di autentica dell’atto di vendita (circa il 35% del costo totale). E’ necessario essere in possesso dell’originale dell’atto di vendita.

Perdita di Possesso per Indisponibilità del Mezzo

In caso non di sia in possesso dell’originale dell’atto di vendita ne di una sua fotocopia, l’unica azione esperibile è quella di far annotare al PRA una perdita di possesso per indisponibilità del mezzo mediante una dichiarazione sostitutiva. Essa ha un costo di € 75,00 ed ha valore solo a fini tributari consentendo di non pagare la tassa automobilistica dal periodo tributario immediatamente successivo a quello in cui si è dichiarato la perdita di possesso, non ha quindi efficacia retroattiva e rimangono a carico del venditore tutte le tasse automobilistiche precedenti, nonché tutte le contravvenzioni, anche future, ed ogni altro onere tributario relativo al veicolo. Appare evidente che la soluzione più efficace ed economica è il ricorso al giudice di pace al costo di € 450,00 ( importo valido per ricorsi da presentarsi presso il giudice di pace di Roma escluso contributo unificato in base al valore della causa ). Tale importo è comprensivo di ogni fase del giudizio, dalla redazione del ricorso, alla partecipazione all’udienza, fino all’ottenimento della sentenza dichiarativa delle perdita del possesso del veicolo alla data dell’effettiva vendita.

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SERVIZI PER DISABILI

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(legge n. 104/1992)

Contattaci tramite modulo per accedere ai seguenti servizi. Presso i nostri uffici è possibile:

  • richiedere informazioni aggiornate sulla normativa vigente
  • fare richiesta dell’esenzione bollo auto per disabilità
  • trasformare o adattare il veicolo per disabili
  • richiedere o rinnovare il contrassegno speciale di circolazione
  • ottenere il duplicato della patente speciale
  • richiedere il permesso provvisorio di guida
  • effettuare il trasferimento di proprietà in esenzione d’imposta
  • associarsi al soccorso stradale gratuito
  • avere una consulenza legale gratuita

La materia è piuttosto complessa ed il nostro personale è specializzato nella normativa sulle agevolazioni destinate ai soggetti portatori di handicap. Districarsi nella materia è complicato e recandoti presso il nostro ufficio potrai confrontarti con personale preparato che ti assisterà con professionalità in ogni tua richiesta nel campo delle agevolazioni per disabili nel settore auto. Per richiedere delle informazioni è sempre consigliato presentarsi presso i nostri uffici muniti di certificati medici attestanti l’invalidità. E’ altresì possibile effettuare una richiesta di parere on-line sulla documentazione medica, compilando il form di richiesta ed allegando la documentazione medica. Le agevolazioni previste nel settore auto sono:

IVA al 4% invece che al 22%.

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Spetta per l’acquisto in un veicoli nuovi o usati, aventi cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli alimentati a gasolio. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati dal disabile o da persona cui il disabile è fiscalmente a carico e si applica senza limiti di valore per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio prima del quadriennio solo il primo veicolo è stato cancellato dal PRA per demolizione o furto. Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”, cioè preveda l’acquisto/riscatto del bene da parte del disabile alla conclusione del finanziamento.

Detrazione irpef del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo.

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19 % del costo sostenuto e si calcola su una spesa massima di 18.075,99 €. Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi
adattamenti. Oltre per le spese di acquisto, questa agevolazione è concessa anche per le spese di manutenzione del veicolo sostenute entro 4 anni. Sono escluse le spese di gestione e l’ordinaria manutenzione.

Esenzione dal bollo auto

È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel). L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta. Per fruire dell’esenzione il disabile deve presentare apposita richiesta presso la nostra Delegazione ACI di Roma entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento della tassa automobilistica. La regione Lazio accoglie o ricusa la richiesta inviando comunicazione al domicilio del disabile entro 90 giorni dalla richiesta. In caso di richiesta accolta essa rimane valida anche per gli anni successivi, mentre se è ricusata al disabile viene concessa possibilità di ricorso per rianalisi della domanda, ovvero di pagare il bollo entro 30 giorni dalla ricezione della lettera che non accoglie la richiesta, senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento.

Esenzione IPT Imposta provinciale di Trascrizione

È possibile essere esentati dal pagamento dell’IPT dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà e delle immatricolazioni di veicolo nuovi con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel). L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Provincia. Per questa agevolazione non esiste un limite temporale per chiederla nuovamente, è una tantum. Ciò significa che per riottenerla il disabile non deve, al momento del riacquisto, essere intestatario di altro veicolo sul quale questa agevolazione è stata già concessa, questo sia che il primo veicolo sia stato acquistato da pochi mesi, sia che sia stato acquistato da molti anni (anche 10 o piu anni).

In merito all’IVA agevolata essa può essere richiesta solamente su veicoli nuovi, o usati che possono essere fatturati con IVA al 22% (km0-demo-aziendali). Non vi rientrano quindi tutti quei veicoli usati che il concessionario acquista dal privato, sui quali vige il regime dell’IVA al margine. Nelle agevolazioni rientrano le autovetture, autoveicoli trasporto promiscuo, autocaravan e motocarrozzette, non vi rientrano ne i normali motoveicoli ne gli autocarri.

Categorie di disabili

A titolo meramente esemplificativo le categorie di disabili cui è concesso accedere alle agevolazioni previste nel settore auto sono quelle che comportano:

  • Grave Limitazione della deambulazione. Handicap motorio. Sono i disabili affetti da un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl. In particolare sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Non è necessario adattare il veicolo o essere titolari di indennità di accompagnamento. Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
  • Ridotte o impedite capacità motorie. Handicap motorio. Sono i disabili affetti da una patologia che non è gravemente invaliditante come la precedente, ma che comporta una riduzione motoria od un impedimento motorio permanente e spesso titolari di patente di guida speciale. Per questa categoria di disabilità ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni è necessario adattare il veicolo. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità. Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3,comma 3 della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014). Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
  • Disabilità mentale. Handicap non motorio. E’ necessario che il disabile sia affetto da una patologia cosi grave da venir concessa l’indennità di accompagnamento. La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).
  • Disabilità sensoriale. Handicap non motorio. L’unica particolartà di questa categoria di disabili è che loro non è concessa l’esenzione IPT. Non è richiesto ne l’adattamento del veicolo ne l’indennità di accompagno.

Adattamento del Veicolo

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Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi più agevolmente. Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Non può essere considerato adattamento l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
  • sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
  • sportello scorrevole
  • altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento

Disabilità Mentale

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E’ richiesto il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica ed il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta. Se non si è possesso di tale certificato è comunque possibile provare in altri modi di percipire l’indennità, a titolo esemplificavo una fotocopia dell’estratto conto bancario sul quale appaia l’accredito della pensione di accompagnamento. Come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della
vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può esser prodotta per usufruire delle agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla commissione medica presso l’asl.

Disabile sensoriale

Per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione.

Esenzione bollo auto per disabilità

Ti ricordiamo che compilando il modulo contatti nell’apposita sezione del sito è possibile effettuare la richiesta di esenzione bollo direttamente on-line.

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ASSISTENZA LEGALE

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Presso sportelloautomotociclista.it potrai ricevere consulenza legale gratuita tramite il nostro Sportello SOS Avvocato. Il nostro staff si arricchisce di un professionista in materia legale per offrirti una consulenza specifica, e totalmente gratuita, nei seguenti settori del diritto:

  • Incidenti stradali
  • Multe e cartelle esattoriali
  • Risarcimento del danno e responsabilità civile
  • Previdenza sociale
  • Invalidità civile e indennità di accompagnamento
  • Tutela del consumatore – e-commerce
  • Diritto civile in generale

Per accedere al servizio di consulenza legale gratuita è necessario prenotare un appuntamento attraverso la sezione contatti.

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PORTO D’ARMI

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La Licenza di Porto di Armi (detta “porto d’armi”) permette ai cittadini italiani che ne sono titolari di portare o trasportare un’arma al di fuori della propria abitazione. Il controllo di conformità dei requisiti per il rilascio o rinnovo di questa licenza è compito dell’Ufficio Armi della Questura o della Prefettura. Esistono tre categorie di licenza per il porto d’armi:

  • per uso sportivo (Licenza di porto di fucile per il tiro a volo)
  • per uso venatorio (Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)
  • per difesa personale (Licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale)

Se hai necessità di rinnovare il tuo porto d’armi ti basterà recarti presso la nostra Agenzia munito di certificato anamnestico (richiedici il modello) rilasciato dal medico curante. In pochi minuti sarà verificato dall’ufficiale medico il tuo stato psico-fisico e sarà rilasciato il certificato medico necessario per il rinnovo.

Cosa portare

Certificato medico anamnestico rilasciato dal proprio medico curante ( scarica modello ), documento d’identità valido e tessera codice fiscale o sanitaria.

Cosa sapere

E’ necessario indicare il commissariato presso il quale si effettuerà la richiesta di rinnovo.

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