SERVIZI TRASCRIZIONE
TRASCRIZIONE SENTENZA FALLIMENTO ⤋
COSTITUZIONE USUFRUTTO
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L’usufrutto è il diritto reale che consente all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da esse tutte le utilità che può dare, compresi i frutti, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica (art. 981 c.c.). Gli atti costitutivi, modificativi od estintivi dei diritti di usufrutto sui beni mobili registrati sono soggetti ad obbligo di trascrizione al P.R.A. e la trascrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di costituzione di usufrutto. Per le persone fisiche la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario, mentre per le persone giuridiche non può durare più di trent’anni. Presso il nostro Sportello potrai con semplicità costituire un usufrutto su qualsiasi veicolo. Per effettuare l’operazione è necessario produrre la seguente documentazione:
- originale dell’atto di costituzione di usufrutto a firma del proprietario del veicolo e dell’usufruttuario, firme che necessitano di autentica notarile. Non è ammissibile l’atto di costituzione di usufrutto recante autentica della firma da parte del funzionario comunale o del delegato STA. Presso la nostra delegazione è possibile fissare un appuntamento con il notaio per la compilazione ed autentica dell’atto di costituzione di usufrutto;
- originale del certificato di proprietà o certificato di proprietà digitale, o denuncia di smarrimento;
- originale della carta di circolazione.
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A seguito della presentazione telematica dell’atto di costituzione di usufrutto la nostra delegazione è in grado di rilasciare immediatamente tutta la documentazione definitiva a seguito dell’iscrizione dell’usufrutto. Viene rilasciato un certificato di proprietà digitale e viene aggiornata la carta di circolazione, entrambe con l’annotazione del usufrutto. La costituzione dell’usufrutto determina in capo all’usufruttuario sia il diritto di godimento del veicolo che l’obbligo di adempiere agli oneri tributari derivanti dall’utilizzo stesso. Ne consegue che dal momento della costituzione dell’usufrutto obbligato al pagamento del bollo auto e delle eventuali contravvenzioni al codice della strada sarà l’usufruttuario e non più l’intestatario del veicolo. Le operazioni di proroga, cessione e cancellazione dell’usufrutto sono soggette alla medesima disciplina indicata per la costituzione, mentre per quel che riguarda i costi, la proroga e la cancellazione sono soggette all’imposta provinciale di trascrizione in misura fissa, mentre la cessione, come anche la costituzione, è soggetta ad IPT in base ai KW, seguendo quindi i costi del trasferimento di proprietà.
La formalità di iscrizione di usufrutto ha recentemente avuto nuova linfa vitale grazie ad una nota del ministero dei trasporti, nota con la quale ribadisco che in caso di conferimento della licenza taxi o NCC ad una cooperativa di produzione e lavoro, sul veicolo, se intestato al conferente licenza, debba necessariamente essere iscritto usufrutto a favore della cooperativa, garantendo quindi la coincidenza tra il soggetto a cui è stata conferita la licenza taxi con il soggetto che ha la disponibilità del veicolo sul quale stata annotata la licenza.
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TRASCRIZIONE PIGNORAMENTO
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Presso la nostra Agenzia potrai effettuare con semplicità e velocità la trascrizione del pignoramento sul veicolo intestato al debitore. Grazie al supporto di un operatore professionale del settore avrai la certezza di riuscire a trascrivere il pignoramento con semplicità e soprattutto velocità, cosa importantissima in questi casi. Per effettuare l’operazione di trascrizione del pignoramento la prima cosa da fare è una visura nominativa al PRA sul codice fiscale del debitore. Tale documento permette di individuare quanti e quali veicoli risultano intestati al debitore al momento della richiesta, cosi da individuare con certezza i veicoli sui quai trascrivere il provvedimento di pignoramento. La visura nominativa può essere richiesta on-line. Affidati a noi compilando il form di richiesta in fondo. Una volta che si è individuato il veicolo o i veicoli da aggredire basterà presentarsi presso il nostro ufficio muniti della seguente documentazione:
- Copia conforme dell’ingiunzione di pagamento notificata alla parte o la copia conforme del verbale di avvenuto pignoramento rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale. Le copie conformi sono esenti da imposta di bollo.
- Codici fiscali del debitore e del creditore
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Il pignoramento può essere trascritto anche quando il veicolo è intestato al PRA a soggetto differente dal debitore. In questo caso il pignoramento deve essere notificato sia al debitore che all’intestatario al PRA. Il pignoramento può essere trascritto anche quando il veicolo è intestato a più proprietari, ma non tutti sono obbligati nei confronti del creditore. In questo caso l’avviso di pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore, a tutti gli intestatari. Non è invece ammissibile la trascrizione di un atto di pignoramento infruttuoso o negativo. L’annotazione del pignoramento non impedisce la successiva trascrizione del trasferimento di proprietà dei beni pignorati. Il creditore che ha annotato il pignoramento può in qualsiasi momento espropriare il veicolo anche nei confronti di chi è l’attuale proprietario al PRA.
Cancellazione del pignoramento
Nel caso si debba invece richiedere la cancellazione della trascrizione di pignoramento essa si esegue sulla base di un provvedimento del Giudice o in alternativa sulla base di una dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c. redatta nella forma della scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio. Nel caso di provvedimento del giudice occorre allegare alla domanda la seguente documentazione:
- Copia conforme all’originale rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale dell’ordinanza di cancellazione del pignoramento emessa dal Giudice dell’esecuzione oppure;
- Copia conforme all’originale rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale dell’ordinanza con cui il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione del pignoramento, ai sensi dell’art. 495 del codice civile;
- Certificato di proprietà o denuncia di smarrimento;
- Codici fiscali dell’intestatario del veicolo e del creditore.
L’atto di consenso o rinuncia alla procedura esecutiva rilasciato dal creditore non costituisce titolo idoneo per far venir meno il pignoramento e anche nel caso di estinzione del pignoramento per decorso del termine è necessario il provvedimento del giudice che ne ordina la cancellazione.
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TRASCRIZIONE SENTENZA FALLIMENTO
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Ai sensi dell’art. 88 della Legge Fallimentare, il curatore fallimentare deve notificare un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti perché sia trascritta nei pubblici registri. Il PRA competente è determinato in base alla residenza/sede legale del soggetto giuridico fallito. I beni sui quali trascrivere la sentenza possono essere indicati solo dal curatore fallimentare con esplicitazione dei numeri di targa dei veicoli sui quali trascriverla sentenza di fallimento. Per individuare i veicoli sui quali trascrivere la sentenza il curatore fallimentare deve effettuare una visura nominativa sul codice fiscale del soggetto fallito. Non sono ammesse richieste di trascrizione fallimento non corredate dai numeri delle targhe.
Ai fini del corretto espletamento della procedura il curatore fallimentare deve presentarsi presso la nostra Delegazione ACI di Roma alla Circonvallazione trionfale 53-d munito della seguente documentazione:
- Copia autentica della sentenza dichiarativa di fallimento o dell’estratto della stessa. La copia conforme è esente dall’imposta di bollo nei casi previsti dall’art. 18 del T.U. sulle spese giudiziarie.
- Certificato di Proprietà o Certificato di Proprietà Digitale o Foglio Complementare quando disponibile. In caso di mancata restituzione del documento di proprietà il PRA aggiorna l’archivio magnetico senza rilasciare un nuovo Certificato di Proprietà Digitale.
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A trascrizione avvenuta l’unico soggetto giuridico che avrà facoltà di disporre del bene sarà il fallimento con poteri di firma per eventuale vendita del bene solo del curatore fallimentare. L’operazione di trascrizione di sentenza di fallimento non soggetta ad imposta provinciale di trascrizione, ma solo al pagamento degli emolumenti PRA e dei bollati all’uopo previsti.
Cancellazione fallimento
Se invece si deve cancellare un fallimento precedentemente iscritto, il curatore fallimentare, o la parte interessata, dovrà produrre la seguente documentazione:
- Copia conforme all’originale esente da imposta di bollo del decreto di chiusura del fallimento emessa dal Tribunale, oppure;
- Copia conforme all’originale emessa dal Tribunale del decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare emanato dal giudice ai sensi dell’art. 136 della Legge Fallimentare, oppure;
- Copia conforme all’originale del provvedimento di revoca del fallimento;
- Certificato di Proprietà o Certificato di Proprietà Digitale o Foglio Complementare, oppure relativa denuncia di smarrimento.
Al contrario di quanto avviene per l’iscrizione del fallimento, la cancellazione è soggetta alla corresponsione dell’IPT sulla base dei KW erogati dal veicolo interessato.
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