SERVIZI VEICOLO
PERDITA DOCUMENTI E CAMBIO TARGHE ⤋
FURTO VEICOLO E PERDITA POSSESSO ⤋
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
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Per effettuare il trasferimento di proprietà di un autoveicolo o motoveicolo è semplice, veloce e conveniente. Il trasferimento di proprietà è immediato ed i documenti definitivi vengono rilasciati in pochi minuti. Acquirente e venditore possono recarsi presso il nostro ufficio senza appuntamento negli orari di apertura. La parte venditrice deve presentarsi con documento d’identità in corso di validità (patente di guida-carta identità-passaporto) e con i documenti del veicolo originali, Libretto di circolazione e Certificato di Proprietà oppure il nuovo CDP Digitale e/o Documento Unico e la parte acquirente deve presentare solo un regolare documento d’identità.
I nostri operatori effettueranno un controllo sullo stato giuridico del veicolo, sull’esistenza di vincoli che possano inficiarne l’utilizzo, ipoteche o fermi amministrativi al costo di Euro 15.00 e solamente all’esito positivo di tale controllo viene trascritto l’atto di vendita e rilasciati i documenti definitivi al nuovo proprietario. Normalmente la tempistica media per il completamento di tutta la procedura è di 20 minuti, tempo entro il quale al nuovo intestatario viene rilasciato il nuovo Libretto Documento Unico.
Trasferimento di Proprietà Auto o Moto
Quindi per il trasferimento di proprietà di un auto o di una moto è necessario che si presentino presso il nostro ufficio la persona venditrice ed intestataria del veicolo, e la parte acquirente. Entrambe le parti debbono avere con se un regolare documento d’identità, è accettata anche la nuova patente di guida a tesserino. In caso le parti venditrici o acquirenti siano più di una, cointestazioni, è necessaria la presenza di tutte le parti venditrici o acquirenti. Se una delle parti è cittadino extra-comunitario è necessario produrre altresì il permesso di soggiorno in corso di validità. Se una delle parti è un ente giuridico, come ad esempio una società, è necessario che si presenti il legale rappresentante munito di visura camerale non più vecchia di 6 mesi. La visura camerale è possibile richiederla direttamente all’atto del passaggio al costo aggiuntivo di 20 €. Nel caso la parte venditrice sia deceduta vi consigliamo di leggere la procedura nell’apposita sezione “Successione/eredità veicolo”.
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Trasferimento di Proprietà Ciclomotore
Per il trasferimento di proprietà di un ciclomotore vi preghiamo di leggere l’apposita sezione. Cosa bisogna portare? Documenti d’identità, ed eventuale visura camerale. Oltre a ciò è necessario portare i documenti del veicolo che sono il libretto di circolazione ed il certificato di proprietà, nel caso il veicolo abbia il nuovo certificato di proprietà digitale è sufficiente presentarsi con il solo libretto di circolazione o del nuovo DU. Se invece il venditore ha smarrito il vecchio certificato di proprietà cartaceo, è possibile comunque effettuare il passaggio di proprietà producendo originale della denuncia di smarrimento effettuata presso polizia o carabinieri.
Ricapitolando i documenti necessari sono:
- Libretto di circolazione o Documento Unico
- Certificato di proprietà o denuncia di smarrimento, se digitale portare solo il libretto
- Documenti identità entrambe le parti
Come avviene il Passaggio di Proprietà
Un operatore della nostra agenzia che prende in carico la vostra richiesta, raccoglie e verifica i documenti necessari. Provvede poi ad effettuare un controllo sullo stato giuridico del veicolo, sull’esistenza di vincoli che possano inficiarne l’utilizzo, ipoteche o fermi amministrativi. Se i controlli vanno a buon fine redige atto di vendita che deve essere firmato dal venditore, mentre l’acquirente compila il modello 2120 o l’istanza unificata, autocertificazione necessaria per ottenere l’intestazione del veicolo. Viene autenticato l’atto di vendita e consegnata copia ad entrambe le parti. Viene trascritto digitalmente l’atto di vendita con contestuale emissione a nome del nuovo proprietario del nuovo certificato di proprietà digitale e dell’etichetta di aggiornamento della carta di circolazione o del Documento Unico.
La tempistica media di tale operazione è di circa 20 minuti.
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E il bollo e la revisione?
Per effettuare il trasferimento di proprietà non è necessario ne che il veicolo sia coperto da bollo auto ne che abbia effettuato la revisione. Nel caso il veicolo non fosse revisionato l’operatore che svolgerà la pratica avrà cura di avvisare di tale circostanza l’acquirente in modo da potersi mettere in regola. In relazione invece al bollo auto, l’acquirente è tenuto al pagamento dal periodo tributario successivo a quello dell’acquisto del veicolo, l’operatore avrà cura di avvisare l’acquirente su quando dovrà cominciare a pagare il bollo auto, rimanendo tutti i periodi precedenti a carico del venditore.
Casi particolari
Società. In caso una delle due parti sia una società è necessaria la presenza dell’amministratore della società munito di visura camerale non più vecchia di 6 mesi. La visura camerale è possibile richiederla direttamente all’atto del passaggio al costo aggiuntivo di 20 €.
Cittadini extracomunitari. In caso una delle due parti sia cittadino extracomunitario è necessario produrre altresì il permesso di soggiorno in corso di validità.
Documenti smarriti. Se la parte venditrice ha smarrito uno dei 2 documenti del veicolo è necessario portare regolare denunzia di smarrimento del documento sporta presso il più vicino posto di polizia o carabinieri. E’ opportuno chiamarci al n° 0775/282828 per chiedere maggiori informazioni.
Cointestazioni. In caso le parti venditrici o acquirenti siano più di una, vedi cointestazioni, è necessaria la presenza di tutte le parti venditrici o acquirenti.
Successione veicolo. Nel caso la parte venditrice sia deceduta vi consigliamo di leggere la procedura nell’apposita sezione “Successione/eredità veicolo”.
Ciclomotore. Per il trasferimento di proprietà di un ciclomotore vi preghiamo di leggere l’apposita sezione.
Il costo del trasferimento di proprietà è variabile a seconda della potenza in KW erogata dal motore e della provincia di residenza della parte acquirente, per un preventivo è possibile completare il form nell’apposita sezione.
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CICLOMOTORI
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Dal 14 luglio 2006 tutti i ciclomotori immessi in circolazione dovranno avere il certificato di circolazione (contenente tutti i dati del proprietario, la targa e i dati tecnici del veicolo), una sorta di procedura di immatricolazione molto simile a quella prevista per gli altri veicoli.
Una targa per solo un motorino.
Nei ciclomotori immessi in circolazione prima del luglio 2006 il targhino era personale e non legato al ciclomotore. In teoria si potevano possedere più di un ciclomotore e farli circolare con un solo targhino. Nel caso di vendita (sempre nei ciclomotori immessi in circolazione prima del 2006), il venditore prima di consegnare il ciclomotore, toglieva il proprio targhino e consegnava solamente il vecchio “certificato di idoneità tecnica” al nuovo proprietario, il quale provvedeva ad attaccare il proprio targhino sul ciclomotore. Era un operazione molto semplice infatti non era necessario fare il passaggio di proprietà o altre procedure.
Nei ciclomotori immessi in circolazione dopo luglio 2006 la targa è rimasta personale ma può essere legata solo ad un ciclomotore e quindi deve essere trascritta sul nuovo certificato di circolazione del ciclomotore. In questo caso il venditore deve sempre togliere la propria targa, ma contestualmente deve comunicare al Dipartimento dei Trasporti che la sua targa non è più legata a quel ciclomotore. Chi compra a sua volta deve legare il proprio targhino al certificato di circolazione solo di quel ciclomotore, quindi ad ogni motorino dovrà
essere in possesso di un targhino distinto.
La nuova targa “quadrata” per il ciclomotore.
Con la nuova legge del 21 aprile 2010 tutti i ciclomotori dovranno avere il nuovo targhino quadrato. Non potranno più circolare i veicoli con le vecchie targhe esagonali e il vecchio certificato di idoneità tecnica. Per velocizzare le varie procedure ricordati di portare sempre i seguenti documenti:
- Documento d’ identità in corso di validità
- Codice fiscale
- Certificato di Circolazione (o vecchio certificato di idoneità tecnica)
- Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità
Acquisto e vendita
Con le nuove norme introdotte dal DPR 6 marzo 2006 n. 153 in vigore dal 14 luglio 2006, in caso di trasferimento di proprietà bisogna distinguere tra i seguenti casi:
- Ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006 o se l’acquirente è in possesso di un proprio contrassegno di identificazione (targhino), si segue la vecchia procedura: il venditore toglierà il suo targhino prima di cedere il ciclomotore e consegnerà all’acquirente il certificato di idoneità tecnica; l’acquirente provvederà ad apporre il suo targhino. In pratica, non vi è alcun obbligo di registrazione del trasferimento di proprietà, infatti il targhino identifica il responsabile della circolazione e non il veicolo, e quindi può essere smontato da un ciclomotore e messo su un altro. Attenzione, questa procedura è valida compatibilmente al D.M. di cui sopra che impone la sostituzione del vecchio contrassegno con la nuova targa. o se l’acquirente non è in possesso di un proprio contrassegno di identificazione, bisogna seguire la nuova procedura: al venditore spetterà sempre togliere il suo targhino prima di cedere il ciclomotore e consegnare all’acquirente il certificato di idoneità tecnica; l’ acquirente invece dovrà provvedere ad immatricolare il veicolo munendosi così del certificato di circolazione e della targa.
- Ciclomotori immessi in circolazione a partire dal 14 luglio 2006 o in questo caso, il venditore toglierà la sua targa prima di cedere il ciclomotore e comunicherà la richiesta di sospensione dalla circolazione al Dipartimento dei Trasporti Terrestri allegando il certificato di circolazione (questa procedura permetterà di poter associare la targa che resta al venditore ad un altro ciclomotore mediante il rilascio di un nuovo certificato di circolazione). L’acquirente richiederà l’emissione di un nuovo certificato di circolazione: a questo verrà associato il numero di targa eventualmente già in possesso dell’acquirente e non associata ad un altro ciclomotore, altrimenti si procederà al rilascio di una nuova targa. La targa è applicabile solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario il titolare della stessa targa.
Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe. Se non si intende riutilizzare la targa dopo la vendita, il titolare deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un ufficio della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento della sezione ciclomotori dell’Archivio nazionale dei veicoli.
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Furto
- In caso di furto o smarrimento della targa occorre , entro 48 ore, presentare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza; trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere una nuova immatricolazione presentando la denuncia di furto, o copia conforme all’originale, unitamente al certificato di circolazione.
- In caso di furto o smarrimento del certificato di circolazione occorre , entro 48 ore, presentare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza; trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere un duplicato presentando la denuncia di furto, o copia conforme all’originale.
Trasporto Passeggero
Per il trasporto del passeggero il conducente deve essere maggiorenne, il ciclomotore deve essere omologato e possedere la nuova targa. Quindi a prescindere dall’omologazione non è possibile portare passeggeri per i ciclomotori che hanno ancora il vecchio targhino.
Come fare
Per qualsiasi operazione inerente al tuo ciclomotore sportelloautomotociclista.it grazie alle moderne tecnologie ed all’elevata professionalità del personale d’agenzia è in grado di rilasciare la targa del ciclomotore ed il certificato di circolazione in pochi minuti.
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NAZIONALIZZAZIONE VEICOLI
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Sportelloautomotociclista.it si occupa di tutte le pratiche necessarie per importare un veicolo nel territorio italiano ed ottenere la targa per la circolazione. E’ in grado di effettuare ogni genere di immatricolazione di veicoli provenienti dall’estero, sia dalla UE che da paesi EXTRA-UE. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Sicurezza 2018 dal 04/12/2018 è fatto obbligo di immatricolazione con targa italiana per tutti i veicoli di proprietà di cittadini stranieri entro 60 giorni da quando si è richiesta la residenza. Se tale divieto non viene rispettato ed un cittadino straniero viene colto alla guida di un auto con targa straniera decorsi 60 giorni dalla richiesta di residenza il veicolo, oltre ad una sanzione amministrativa di € 712,00 viene disposto il SEQUESTRO del veicolo.
Trascorsi 180 giorni senza che il veicolo sia stato immatricolato in Italia e senza che il proprietario abbia fatto richiesta di foglio di via per la conduzione del veicolo oltre il confine italiano si applica la sanzione della confisca amministrativa, ovvero il sequestro definitivo del veicolo con vendita tramite asta giudiziaria ed incasso dell’importo della vendita da parte dell’erario. Tale disciplina è valida sia per i veicolo di provenienza UE che quelli di provenienza EXTRA-UE.
Sportelloautomotociclista.it assiste il cliente in ogni sua problematica inerente l’immatricolazione, organizziamo verifiche doganali per il rilascio della dogana di transito, prepariamo i veicoli che debbono essere sottoposti a collaudo tecnico. Grazie alle risorse tecnologiche di cui siamo dotati siamo in grado di censire telematicamente il veicolo presso l’agenzia delle entrate in modo da riuscire a concludere la fase d’immatricolazione nel più breve termine possibile. Con l’attuale normativa è possibile immatricolare un veicolo proveniente dalla Comunità Europea senza sottoporlo a preventivo collaudo tecnico, a patto che nel paese di provenienza abbia assolto gli obblighi di revisione periodica. Per tutti i veicoli provenienti da paesi Extra CEE e per tutti gli autocarri il collaudo è obbligatorio. Ai fini dell’immatricolazione in Italia si considera veicolo nuovo di fabbrica di provenienza UE quello mai immatricolato oppure veicolo già immatricolato ma che non ha percorso più di 6000 km. o che è stato ceduto entro 6 mesi dalla data di immatricolazione all’estero. Per questi veicoli è obbligatoria la corresponsione dell’IVA alla stato italiano mediante F24. Recenti modifiche al codice della strada effettuate mediante il DECRETO SICUREZZA 2018 hanno stabilito il termine di 60 giorni dalla richiesta di residenza per immatricolare con targa italiana il veicolo estero.
Sportelloautomotociclista.it è in grado di consegnare in pochi giorni dalla richiesta le nuove targhe italiane ed il libretto di circolazione, operiamo con successo su veicolo provenienti da ogni stato europeo e non. Queste sono solo informazioni sommarie data la complessità e varietà della materia, se hai necessità di una nostra consulenza gratuita o di ulteriori informazioni vienici a trovare alla nostra sede, oppure chiamaci telefonicamente. Se vuoi un preventivo o vuoi essere certo che la documentazione in tuo possesso è valida ai fini dell’immatricolazione in Italia invia una mail con la scansione dei documenti descrivendo la tua situazione.
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PERDITA DOCUMENTI E CAMBIO TARGHE
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Se hai smarrito uno dei documenti relativi al tuo veicolo sportelloautomotociclista.it è il posto giusto per richiedere i duplicati. Per qualsiasi operazione inerente la perdita documenti e targhe, grazie alle moderne tecnologie ed all’elevata professionalità del personale d’agenzia, è in grado di rilasciare la documentazione richiesta in pochi minuti.
Libretto di circolazione
In caso di smarrimento del libretto di circolazione è necessario sporgere immediatamente la denuncia di smarrimento presso le pubbliche autorità. La richiesta di duplicato del documento deve essere effettuata direttamente dalla pubblica autorità ove si è sporta denuncia di smarrimento. Recandoti presso sportelloautomotociclista.it con la denuncia originale potrai ottenere il modo facile e veloce il duplicato del libretto di circolazione.
Certificato di proprietà
Se invece hai smarrito il certificato di proprietà del tuo veicolo, recandoti presso sportelloautomotociclista.it potrai ottenere immediatamente il duplicato. In questo caso il duplicato viene rilasciato a vista, previa presentazione della denunzia di smarrimento.
Certificato di circolazione del ciclomotore
In caso di smarrimento del certificato di circolazione del ciclomotore è necessario effettuare la denunzia di smarrimento del documento presso le pubbliche autorità, poi recandoti presso il nostro ufficio potrai ottenere il duplicato a vista.
Smarrimento delle targhe
Se hai smarrito una o entrambe le targhe la prima cosa da fare è recarsi presso il più vicino posto di Polizia di Stato o Carabinieri ed effettuare la denunzia di smarrimento della o delle targhe. E’ necessario attendere 15 gg dalla denuncia per effettuare il cambio delle targhe. In questo lasso di tempo è necessario circolare con delle targhe di cartone “fai da te”, il più possibile simile di formate alle normali targhe. Una volta decorsi i 15 gg senza che le targhe siano state rinvenute, è necessario recarsi presso sportelloautomotociclista.it per ottenere le nuove targhe. La documentazione occorrente per questa operazione è:
- Libretto di circolazione, o sua denuncia di smarrimento
- Certificato di proprietà, o sua denuncia di smarrimento
- Denuncia di smarrimento targhe in originale
- Targa rimanente (nel caso di smarrimento di una sola targa)
- Documento identità
- In pochi minuti otterrai le targhe nuove ed i nuovi documenti del veicolo.
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FERMO AMMINISTRATIVO
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Se hai scoperto che sul tuo veicolo è stato iscritto un fermo amministrativo in questa sezione puoi trovare tutti i suggerimenti utili per riuscire a cancellarlo o sospenderlo e poter utilizzare il tuo veicolo. Se non ne eri a conoscenza la prima cosa da fare è verificare mediante visura PRA quale ente ha iscritto il fermo e l’importo per cui è stato iscritto. La visura può essere richiesta direttamente on-line compilando il modulo e/o presso la nostra Agenzia con rilascio immediato.
Una volta che si è venuti a conoscenza dell’ente che ha iscritto il fermo, che normalmente è Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), ma in un 20% dei casi è altro ente, bisogna recarsi presso la sede dell’ente che ha iscritto il fermo e, a seconda delle situazioni:
- chiedere la rateizzazione del debito
- pagare l’importo dovuto
- ottenere lo sgravio in quanto l’importo richiesto non era dovuto
Ricordiamo che la cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall’Agente della riscossione il provvedimento di revoca.
Rateizzazione del debito
In caso di richiesta di rateizzazione del debito al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere all’Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato.
Cancellazione al PRA
Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi a partire dal 1° gennaio 2020. Con l’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 98/2017, i provvedimenti di revoca del fermo amministrativo, emessi a partire dal 1° gennaio 2020, sono notificati in via telematica dal Concessionario della Riscossione al Sistema Informativo del PRA.
Pertanto non è più necessario che il contribuente, dopo aver pagato quanto dovuto, si rechi presso lo sportello del PRA per cancellare il fermo amministrativo in quanto provvederà d’ufficio l’Agente/concessionario della riscossione.
Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020. Per tali provvedimenti di revoca rimangono in vigore le disposizioni previste
dalla vecchia normativa. In questo caso occorre presentare la richiesta di cancellazione presentando il provvedimento di revoca (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale
il fermo è stato iscritto) in originale, contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione. Nel caso in cui il provvedimento sia stato rilasciato con firma automatizzata del funzionario del Comune o di altra Pubblica Amministrazione (ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) e trasmesso
via PEC o e-mail all’interessato, quest’ultimo potrà stamparlo per la successiva presentazione della pratica.
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Sospensione del fermo amministrativo
Per l’annotazione al PRA del provvedimento di sospensione del fermo occorre presentare il provvedimento con il quale il concessionario ha disposto la sospensione del fermo precedentemente iscritto, in originale. Nel caso in cui il provvedimento sia stato rilasciato con firma automatizzata del funzionario del Comune o di altra Pubblica Amministrazione (ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) e trasmesso via PEC o e-mail all’interessato, quest’ultimo potrà stamparlo per la successiva presentazione della pratica;
Sgravio della pendenza
Nel caso infine in cui si ha titolo per ottenere lo sgravio della pendenza perché non dovuta, sarà l’ente che ha iscritto il fermo a dover effettuare le operazioni di cancellazione dello stesso. In questo caso è consigliabile effettuare una visura PRA dopo qualche giorno per verificare che il fermo sia stato effettivamente cancellato.
Anche in questo caso è possibile richiedere la visura PRA direttamente on-line, compilando il modulo.
Ricordiamo che un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è un sequestro nelle mani del proprietario, ciò significa che tale mezzo non può essere utilizzato dal proprietario per tutta la durata del fermo amministrativo, e che in caso di utilizzo esso può essere sequestrato dalle pubbliche autorità ed in caso di incidente stradale l’assicurazione non copre i danni provocati. E’ quindi importantissimo non sottovalutare la situazione ed anzi consigliabile sistemare la problematica nel minor tempo possibile. Ricordiamo altresì che un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può essere venduto, non può essere demolito né radiato per l’esportazione all’estero, e non è possibile ottenere il risarcimento dall’assicurazione in caso il veicolo
fosse assicurato contro il furto.
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PERDITA DI POSSESSO
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Se hai subito il furto del veicolo, presso sportelloautomotociclista.it, potrai con semplicità e velocità notificare, mediante perdita di possesso, la cancellazione del veicolo dal PRA a seguito del furto, tale operazione è necessaria per evitare di dover continuare a pagare il bollo. Se il mezzo rubato era coperto da assicurazione contro il furto, per ottenere il rimborso dalla compagnia assicurativa è necessario ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato di proprietà del veicolo e/o Documento Unico, richiedere l’estratto cronologico e far autenticare la procura a vendere a favore della compagnia assicurativa. Quest’ultimo documento è richiesto per poter liberamente vendere il veicolo rubato a seguito del suo rinvenimento dopo che la compagnia ha liquidato il danno all’assicurato. Ricapitolando, per ottenere il rimborso le assicurazioni normalmente richiedono i seguenti documenti:
- Certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso
- Estratto cronologico
- Procura notarile a vendere
Molte assicurazioni continuano a richiedere anche il certificato della chiusa inchiesta, ma grazie al decreto legge n°1/2012 tale certificato non può più essere richiesto ai fini del rimborso assicurativo se non nei casi in cui l’intestatario sia indagato per il reato di cui all’art 642 del codice penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati). Di conseguenza il certificato di chiusa inchiesta non è più necessario. Se hai subito il furto di un veicolo ti basterà recarti presso sportelloautomotociclista.it con la denuncia di furto originale, il certificato di proprietà originale e/o Documento Unico e la lista della documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa.
Occorre presentare denuncia di furto alla polizia o ai carabinieri specificando nel testo della denuncia il numero di targa del veicolo e se sono stati rubati anche il certificato di proprietà (CDP) e/o la carta di circolazione e/o Documento Unico. La denuncia può essere presentata dal proprietario del veicolo o da una qualsiasi altra persona, in entrambe le ipotesi nella denuncia devono essere indicati i dati del proprietario del veicolo. Se non trovi il certificato di proprietà devi presentare denuncia di smarrimento presso le pubbliche autorità, ovvero far inserire nella denuncia di furto che il certificato di proprietà si trovava all’interno del veicolo. In pochi giorni otterrai tutti i documenti richiesti, la perdita di possesso, l’estratto cronologico e la procura notarile.
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Presso sportelloautomotociclista.it potrai effettuare anche la perdita di possesso per indisponibilità del mezzo. La perdita di possesso può essere richiesta on-line tramite l’apposita procedura. Anche l’estratto cronologico può essere richiesto on-line tramite apposita procedura. La perdita di possesso può può avvenire anche per altri motivi, ognuno dei quali comporta una procedura e della documentazione da produrre. Riguardo la perdita di possesso per appropriazione indebita, in base all’articolo 646 del Codice Penale, ci si trova di fronte ad un’appropriazione indebita quando un soggetto si appropria della cosa mobile altrui di cui si trovi in possesso, a qualsiasi titolo, per trarre un ingiusto profitto per sé stesso o per altri. In caso di appropriazione indebita, per annotare la perdita di possesso devi presentare: la denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme; oppure la dichiarazioni sostitutiva di perdita di possesso. Dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela non hai più l’obbligo di pagare il bollo auto. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva di perdita di possesso, tale obbligo decade alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso. Secondo l’articolo 640 del Codice penale si verifica una truffa quando un soggetto induce qualcuno in errore, con un artifizio o un raggiro, per procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto, provocando danno ad altri. Nel nostro caso, si verifica una perdita di possesso per truffa quando un soggetto che vende il suo veicolo viene pagato con assegni rubati, falsi o scoperti. Se ti trovi in una situazione di questo tipo, se l’atto di vendita è stato già trascritto al PRA, puoi chiedere l’annotazione di
perdita di possesso solo presentando un provvedimento dell’autorità giudiziaria che annulla la vendita o che dispone la restituzione del veicolo a te venditore in qualità di legittimo proprietario. Nel caso in cui l’atto di vendita non sia stato ancora trascritto al PRA, in qualità di venditore vittima della truffa puoi chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle autorità competenti. L’obbligo di corrispondere il bollo auto in caso di perdita di possesso per truffa decade dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela.
In caso di perdita di possesso non documentabile in alcun modo, se non sei più in possesso di un veicolo (per svariati motivi come rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita o altro) ma ne sei rimasto intestatario per mancata trascrizione della perdita di possesso al momento del verificarsi dell’evento, puoi richiederne l’annotazione anche se è passato del tempo. Va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000. Ad esempio, si può richiedere l’annotazione di perdita di possesso con la sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio quando:
- hai consegnato il veicolo ad un concessionario che poi è fallito o si è reso irreperibile;
- hai consegnato il veicolo ad un demolitore che non ha provveduto a richiedere la radiazione (link interno alla pagina
- della radiazione) dal PRA;
- hai ceduto il tuo veicolo ad un soggetto che ha esportato il veicolo senza provvedere alla radiazione dal PRA;
- hai perso la disponibilità del veicolo per furto, sequestro o altri provvedimenti per i quali non sei più in possesso
- della relativa documentazione;
- hai venduto il veicolo ad un soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti al PRA;
- sei erede di un veicolo non rinvenibile alla data dell’apertura della successione.
In questi casi l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa nel periodo successivo alla data di annotazione della perdita di possesso al PRA, anche se l’evento in sé che ha provocato la perdita di possesso è antecedente.
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Se sei proprietario di un veicolo andato distrutto in un incendio puoi rivolgerti ad un demolitore autorizzato che si preoccuperà delle normali procedure di radiazione del PRA. Nel caso in cui questo non sia possibile, puoi comunque richiedere l’annotazione di perdita di possesso per incendio del veicolo presentando il verbale dei Vigili del Fuoco o la denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, in cui si specifica che il veicolo è andato completamente distrutto. In questo caso l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa dal periodo di imposta successivo alla data del verbale e/o denuncia.
In alcuni casi a determinare l’indisponibilità del veicolo per il suo intestatario è l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione come nel caso di fallimento, confisca, sequestro penale o giudiziario, pignoramento del veicolo. Alcune volte il provvedimento viene iscritto al PRA dalle autorità competenti, ma non sempre. Quando il provvedimento
non viene iscritto d’ufficio, l’intestatario del veicolo deve chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando il provvedimento che lo riguarda, in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme.
In caso di perdita di possesso per fallimento, persiste l’obbligo di corrispondere il bollo auto, a meno che la singola Regione non abbia previsto espressamente l’esonero dal pagamento del bollo. In caso di perdita di possesso per fermo amministrativo, si interrompe l’obbligo tributario tranne che nelle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di Bolzano. Per tutti gli altri casi sopra citati l’obbligo cessa dal periodo successivo alla data di emissione del provvedimento. L’annotazione della perdita di possesso per sequestro può essere richiesta solo nel caso in cui dal provvedimento risulti la non utilizzabilità del veicolo. Il solo sequestro della carta di circolazione non consente l’annotazione della perdita di possesso.
L’atto di rinuncia all’eredità non è un provvedimento trascrivibile al PRA. Per questo motivo ai rinunciatari all’eredità veniva comunque richiesto il pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di cui risultavano ereditari. Per questo motivo, il Ministero di Grazia e Giustizia, con parere n. 5/1133/050 del 16/04/1996 ha acconsentito ad accettare in questi casi l’annotazione della perdita di possesso per rinuncia all’eredità. Se vuoi rinunciare all’eredità di un veicolo e di conseguenza sottrarti all’obbligo di corrispondere il bollo auto, devi fare richiesta di annotazione di perdita di possesso presentando: l’atto del notaio che attesti la rinuncia all’eredità e una dichiarazione sostitutiva da cui risulti il mancato possesso del veicolo; oppure una dichiarazione sostitutiva che attesti il mancato possesso del veicolo e l’avvenuta rinuncia all’eredità con gli estremi dell’atto di rinuncia depositato in Cancelleria del Tribunale. In questo caso l’obbligo di corrispondere il bollo auto cessa nel periodo di imposta successivo alla data di apertura della successione.
Documentazione da presentare
Per tutti i casi sopra descritti, la documentazione da presentare è la seguente:
- provvedimento e/o la denuncia/querela che riporta uno dei fatti che riguardano il veicolo, ove non possibile presentare la documentazione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilato e sottoscritta dall’intestatario del veicolo
- documento d’identità dell’intestatario del veicolo e una fotocopia dello stesso
- documento di identità dell’eventuale delegato alla presentazione della pratica allo sportello più una fotocopia dello stesso e la relativa delega
- il Certificato di Proprietà del veicolo nel caso in cui si disponga della vecchia versione cartacea
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RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE
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Il mercato delle esportazioni dei veicoli è in continua crescita. Molte volte quando si pubblica un annuncio di vendita si viene contattati da persone straniere che vogliono acquistare il veicolo per esportarlo nel proprio paese. Soprattutto quando il veicolo è datato e con molti chilometri percorsi il mercato estero è l’unico a cui è possibile rivolgersi per vendere in maniera decorosa il proprio veicolo. Ma quali sono i rischi della radiazione per esportazione del veicolo? E’ una procedura legale? In che problemi posso trovarmi? Queste sono solo alcune delle domande che chi si trova nella situazione descritta si pone. La risposta alle tue domande è sportelloautomotociclista.it. Rivolgiti alla nostra Agenzia, ti assisteremo nella salvaguardia dei tuoi diritti, ti spiegheremo come si effettua la procedura e che documentazione serve, affiancandoti fino alla conclusione dell’operazione, garantendoti la nostra professionalità al fine di trasformare una pratica che inizialmente ti creava dei dubbi, in una che si rivela semplice, veloce e senza il minimo rischio, se effettuata nella giusta maniera.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero. La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione. A seguito della recente modifica all’art. 103 del Codice della Strada introdotta dalla L. n. 120 dell’11/9/2020 (in vigore dal 15/9/2020) , non è più richiesto che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non
anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione. Le nuove disposizioni, infatti, prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità. Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie. Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico. Dal periodo impositivo successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
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Limiti alla radiazione per esportazione
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la Cessazione della circolazione per esportazione. Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro,
deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente. In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.
Modalità di presentazione della richiesta
Per richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare la seguente documentazione:
- Istanza Unificata
- Se la richiesta è presentata dall’avente titolo non intestatario al PRA è necessario allegare anche il titolo di acquisto in
- Originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di
- eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.
- Certificato di Proprietà (CdP) in formato cartaceo, Carta di circolazione o Documento Unico di Circolazione.
- Targhe (anteriore e posteriore).
- Documento di identità/riconoscimento.
Alla parte verrà rilasciato un DU non valido per la circolazione con annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione in Paese UE o Extra UE. Il nostro ufficio è in grado di fornire targhe provvisorie di esportazione ed assicurazioni temporanee, chiedi maggiori info.
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VEICOLI STORICI
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La nostra Agenzia ti assiste con successo in ogni problematica relativa al tuo un veicolo storico, dal trasferimento di proprietà ad IPT ridotta, al bollo per auto storiche, dall’assicurazione al soccorso stradale. Presso i nostri uffici potrai altresì richiedere l’iscrizione presso i registri Italiani dei veicoli storici (ASI, FMI, RIVS, MCTC Storico) ed ottenere quindi tutte le agevolazioni conseguenti al rilascio dell’attestato di storicità. Si ricorda che a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 è stata eliminata la storicità per i veicoli
ultraventennali. Di conseguenza oggi per poter essere considerato veicolo storico e godere delle agevolazioni previste è necessario che il veicolo abbia compiuto 30 anni di vita, senza necessità di iscrizioni presso circoli di auto storiche. Per i veicoli storici ultratrentennali si ha diritto a numerose agevolazioni fiscali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Erano considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli: costruiti da oltre vent’anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato); non adibiti a uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni; individuati annualmente con proprie determinazioni dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) e dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Il veicolo deve essere in ottimo stato, sia meccanico che di carrozzeria nonché dotati di telaio e motore conforme all’originale.
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I vantaggi fiscali sono notevoli, in particolare per il bollo e per la polizza assicurativa. Per questo tipo di veicoli il bollo auto diventa tassa di circolazione e non più Tassa di proprietà. Se il veicolo non viene utilizzato nulla è dovuto, ma se si decide di porlo in circolazione il bollo auto diventa requisito essenziale di circolazione, di conseguenza, al contrario di quanto avviene per i veicoli non storici, deve essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito in caso di richiesta da parte delle pubbliche autorità. Il bollo per i veicoli storici ultratrentennali è in misura fissa, € 28,40 per le auto e € 11,36 per i motocicli. Per quanto concerne l’assicurazione, grazie all’Attestato di Storicità, sarà possibile godere di una classe di merito FISSA
molto vantaggiosa (fuori dal sistema bonus/malus).
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015, e della conseguente eliminazione della categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico, si è venuta a creare una disparità di trattamento per i veicoli tra i 20 ed i 30 anni di vita da parte di diverse regioni. Verifica se la tua regione ha emesso delle agevolazioni. La regione Lazio ha approvato, a decorrere dal 1/1/2016, una riduzione del 10% sulla tariffa ordinaria per i veicoli che non hanno ancora compiuto i 30 anni di vita e che sono dotati di attestato di storicità ASI o FMI. Per iscrizione ai registri storici ci occorre: documento identità, carta di circolazione e foto del veciolo. Come precedentemente riportato per l’iscrizione all’ASI è necessario fotografare correttamente il vostro veicolo. Le foto devono essere eseguite come segue:
Auto
- Le foto devono essere nel formato 10×15
- Foto veicolo intero con targa anteriore leggibile
- Foto Numero Telaio Leggibile
- Foto Motore nel suo intero
- Foto interni: sedili anteriori, posteriori e cruscotto.
Moto
- Le foto devono essere nel formato 10×15
- Foto veicolo intero preso da dietro con targa leggibile
- Foto Numero Telaio Leggibile
- Foto di entrambi i lati
- Foto dello stato del motore
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VEICOLO EREDITATO
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Se devi regolarizzare la posizione giuridica di un veicolo intestato a persona deceduta la nostra Agenzia è in grado di fornirti la migliore assistenza. I veicoli esulano dall’asse ereditario, di conseguenza sia che si riceva il veicolo per successione legale, sia che lo si riceva come lascito testamentario, è necessario formalizzare al più presto la situazione, comunque non oltre i 6 mesi dalla data di decesso, in modo da ottenerne la piena proprietà. I casi concreti possono essere di vario genere ma le fattispecie più comuni sono indubbiamente due:
- il caso in cui il veicolo debba essere intestato per successione a tutti gli eredi
- il caso in cui il veicolo debba essere intestato ad un soggetto terzo
Nel primo caso è necessario che tutti gli eredi si rechino presso la nostra Agenzia assieme ai documenti del veicolo e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio effettuata in circoscrizione comunale, nella quale un erede dichiara sotto la proprie responsabilità chi sono gli eredi legittimi della persona deceduta intestataria del veicolo
Nel secondo caso, che forse è il più comune, si può operare in due maniere. Il veicolo viene intestato a tutti gli eredi legittimi del de cuius, dopodiché il veicolo viene venduto dagli eredi all’unico nuovo intestatario. Nello specifico si tratta di due trasferimenti di proprietà, uno mortis causa ed uno per vendita, che possono essere espletati contestualmente. In alternativa, ma qui è requisito essenziale essere in possesso dell’originale del certificato di proprietà o del foglio complementare, può essere effettuato un trasferimento di proprietà con discontinuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2688 del codice civile. In questo caso un erede, munito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica la sua qualità di erede, vende direttamente il veicolo in qualità di proprietario non intestatario ad un soggetto terzo nuovo acquirente. Tale tipo di trasferimento è soggetto al doppio dell’Imposta Provinciale di trascrizione IPT. Nello specifico il costo è il medesimo di quello previsto per il trasferimento di proprietà di quel determinato veicolo, aumentato del doppio dell’IPT.
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VEICOLO STORICO RADIATO
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È possibile reiscrivere al Pubblico Registro Automobilistico un veicolo d’interesse storico e collezionistico radiato d’ufficio ai sensi della Legge n.53 del 28/2/1983 oppure per non aver pagato la tassa automobilistica (bollo auto) per tre anni consecutivi (art. 96 Codice della Strada), conservando le targhe e i documenti originari. Sono veicoli d’interesse storico e collezionistico, in base all’art. 60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri Asi (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi (Federazione Motociclistica Italiana). Per effetto della reiscrizione al PRA del veicolo viene ripristinato l’obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta di reiscrizione, secondo le modalità previste dalle singole Regioni di residenza. Se il veicolo reiscritto non ha ancora compiuto il trentesimo anno di vita è soggetto al pagamento del bollo auto secondo la tariffa ordinaria. Alcune regioni, tra cui anche il Lazio, hanno previsto delle agevolazioni per i veicoli tra i 20 ed i 30 anni di vita che sono iscritti ai registri storici, consulta l’approfondimento dedicato al bollo per i veicoli storici. Le casistiche che possono presentarsi sono tre:
- Se si è in possesso sia delle targhe originarie che della carta di circolazione, la procedura prevede semplicemente la reiscrizione del veicolo con il mantenimento della documentazione originale e successiva annotazione della reiscrizione ai registri della Motorizzazione civile.
- Se si dispone solo delle targhe originarie, ma non della carta di circolazione, è necessario richiedere alla Motorizzazione Civile la reimmatricolazione del veicolo con la stessa targa. Eseguita la reimmatricolazione e ottenuto il rilascio della relativa carta di circolazione, si potrà reiscrivere il veicolo al PRA.
- Se non ci sono le targhe originarie, il veicolo dovrà essere reimmatricolato presso la Motorizzazione Civile con l’attribuzione di un nuovo numero di targa. Eseguita la reimmatricolazione e ottenuto il rilascio della relativa carta di circolazione, si potrà reiscrivere il veicolo al PRA.
Per effettuare l’operazione è necessario recarsi presso il nostro ufficio munito della seguente documentazione:
- Targhe originali, in assenza è necessario produrre regolare denuncia di smarrimento sporta presso un posto di Polizia di
- Stato o caserma dei Carabinieri
- Libretto di circolazione originale, o relativa denuncia di smarrimento
- Foglio complementare o certificato di proprietà originale, o relativa denuncia di smarrimento. L’interessato, presentando apposita dichiarazione, potrà trattenere il foglio complementare originale considerato il suo valore storico. In tal caso il PRA tratterrà la copia conforme del foglio complementare e restituirà l’originale. Il foglio complementare originario trattenuto dall’interessato non potrà essere utilizzato per successive richieste al PRA.
- Copia del certificato d’iscrizione a uno dei registri indicati dall’art. 60 del Codice della Strada (Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi)
La richiesta di reiscrizione può essere effettuata dall’effettivo intestatario o da altro avente titolo. In questo secondo caso, se l’avente titolo è un erede dell’intestatario del veicolo deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione di erede, se invece l’avente titolo è un’acquirente dall’intestatario è necessaria la presenza contestuale presso i ns. uffici del venditore e dell’acquirente. Ai fini dell’effettiva conclusione dell’operazione è necessario il pagamento delle tasse automobilistiche arretrate per i tre anni precedenti a quello della reiscrizione del veicolo, con una maggiorazione del 50%, tale pagamento dovrà essere corrisposto secondo la tariffa ordinaria prevista per quel determinato veicolo non essendo possibile applicare le agevolazioni previste per i veicolo storici ultratrentennali. Non è richiesto collaudo del veicolo, ma una volta ottenuta la reiscrizione del veicolo è necessario sottoporre immediatamente il veicolo a revisione periodica.
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